Art. 11 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale;
- la Giunta;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- i Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 12 Assemblea Generale
L’Assemblea Generale delle imprese dell’Associazione si riunisce in via ordinaria nel primo semestre di ciascun anno ed in via straordinaria per deliberazione della Giunta o su richiesta di tante associate che rappresentino almeno la quinta parte dei voti spettanti a tutte le associate o quando, per motivi di urgenza, il Presidente lo ritenga opportuno.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato con lettera ordinaria o anche a mezzo telefax o posta elettronica alle associate almeno quindici giorni prima della data stabilita con la indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a sette giorni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ove occorra l’Assemblea nomina due Scrutatori.
Funge da Segretario il Direttore od altro funzionario dell’Associazione da lui delegato.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
A. – Attribuzioni dell’Assemblea:
Sono di competenza dell’Assemblea:
- l’elezione del Presidente;
- l’elezione dei Vice Presidenti;
- l’elezione dei Probiviri;
- l’elezione dei Revisori dei Conti;
- l’elezione dei componenti la Giunta di cui all’ultimo comma dell’art. 13 del presente Statuto;
- l’approvazione, su proposta dalla Giunta, del bilancio consuntivo annuale e della misura dei contributi associativi;
- l’approvazione della relazione del Presidente sull’attività svolta dall’Associazione nell’anno precedente;
- l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
- l’istituzione di delegazioni ed uffici staccati;
- le modificazioni dello Statuto;
- lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori con la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue;
- l’esame di ogni questione che il Presidente, il Consiglio Direttivo o la Giunta ritengono di sottoporre alla stessa.
B. – Diritto di intervento.
Hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea i soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi. La regolarizzazione può essere effettuata fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.
Ogni associata può delegare a rappresentarla altra impresa associata.
Ogni impresa intervenuta non può rappresentare più di una associata.
Ogni socio, partecipante direttamente o per delega all’Assemblea Generale, ha diritto ad un voto.
Ciascun socio effettivo ha diritto ad un numero di voti supplementari in misura proporzionale all’importo del contributo associativo annuo versato, secondo la seguente tabella:
fino a € 100,00 1 voto ogni € 25,00
da € 100,01 a € 500,00 1 voto ogni € 50,00
da € 500,01 a € 1.000,00 1 voto ogni € 100,00
oltre € 1.000,00 1 voto ogni € 200,00
Per l’attribuzione dei voti supplementari saranno considerati i contributi relativi all’ultimo anno di cui sia stato approvato il bilancio, versati dalle imprese associate fino alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla verifica dei voti spettanti alle singole associate.
I soci aggregati e le Associazioni Aderenti, partecipanti direttamente o per delega all’Assemblea Generale, hanno diritto ad un voto.
La verifica dei voti complessivamente spettanti sarà effettuata dal Consiglio Direttivo entro il primo mese di ciascun anno.
Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito elenco.
L’Associazione è tenuta a comunicare all’azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui alla lett. B) primo comma, del presente articolo.
All’Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri.
C. – Validità dell’Assemblea.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di tante imprese che rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivamente spettanti a tutte le associate; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
L’Assemblea può riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso giorno trascorsa un’ora da quella fissata per la prima, quando ciò sia stabilito nell’avviso di convocazione.
D. – Deliberazioni dell’Assemblea Generale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
Le delibere possono essere impugnate, a pena di decadenza, entro dieci giorni con ricorso al Collegio dei Probiviri.
L’impugnativa non sospende l’esecutività della delibera a meno che non ne venga fatta espressa e motivata richiesta ai Probiviri stessi i quali possono concedere la sospensiva laddove ritengano sussistere il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile.
La votazione avviene a scrutinio segreto per le nomine e per le deliberazioni relative a persone.
Per le delibere di altra natura si potrà ugualmente procedere a scrutinio segreto se sia richiesto dalla maggioranza dei voti presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 13 Giunta
La Giunta dell’Associazione è formata da:
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- i Presidenti di Sezione;
- ulteriori componenti in numero equivalente a quello delle Sezioni regolarmente costituite;
- il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- il Presidente del Comitato Piccola Industria.
Fanno parte di diritto della Giunta gli imprenditori associati che hanno rivestito la carica di Presidente dell’Associazione.
Il 60% dei componenti di cui alla lett. d) vengono eletti, negli anni pari, nell’ambito delle rispettive Assemblee di Sezione con il seguente criterio:
l’ammontare dei contributi di tutte le Sezioni, determinato ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’Art.12 lett. B), si divide per il numero dei seggi da attribuire ottenendo così il quoziente di rappresentanza. A ciascuna Sezione verranno attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente di rappresentanza è contenuto nei contributi attribuiti a ciascuna Sezione ai sensi del predetto Art. 12 lett. B). I seggi non ancora attribuiti spetteranno alle Sezioni con i resti maggiori e, tra le Sezioni che eventualmente si trovassero in parità di resti, a quella che abbia versato i contributi più elevati.
Il numero dei componenti spettanti a ciascuna Sezione verrà verificato dal Consiglio Direttivo nel primo mese dell’anno delle elezioni.
Il 40% dei componenti di cui alla lett. d) vengono eletti, negli anni pari, dall’Assemblea Ordinaria su una lista di candidati che si propongono al Comitato di Presidenza e che devono risultare in numero superiore a quello degli eligendi.
I componenti di cui alla lettera c) e d) durano in carica due anni e non possono essere eletti, allo stesso titolo, per più di tre mandati consecutivi.
Art. 14 Convocazione della Giunta
La Giunta è convocata dal Presidente almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
La stessa frazione del quarto dei componenti può richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno.
Per la validità delle adunanze deve essere presente almeno un terzo dei componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare e dovrà essere inviato a mezzo lettera ordinaria o telefax o posta elettronica ai componenti non meno di sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, spedito almeno due giorni prima.
Funge da Segretario il Direttore o altro funzionario dell’Associazione da lui delegato.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificarne il motivo, non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive; gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso.
Non sono, altresì, rieleggibili i componenti che nel biennio precedente non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni.
Possono essere invitati ad assistere alle riunioni della Giunta i Probiviri ed i Revisori dei Conti.
Art. 15 Compiti della Giunta
Spettano alla Giunta:
- le alte funzioni direttive dell’Associazione ed i più ampi poteri per il conseguimento degli scopi indicati all’Art. 2 dello Statuto associativo in conformità delle direttive dell’Assemblea Generale;
- la nomina e l’allontanamento del Direttore;
- la nomina della Commissione di designazione di cui all’Art. 19;
- la proposta all’Assemblea Generale del Presidente e dei Vice Presidenti da eleggere;
- la strutturazione e l’organizzazione di delegazioni od uffici staccati istituiti per deliberazione dell’Assemblea Generale;
- la costituzione delle Sezioni;
- la predisposizione del bilancio consuntivo;
- l’approvazione del bilancio preventivo;
- la determinazione della misura dei contributi associativi;
- la convocazione dell’Assemblea Generale delle ditte associate;
- la nomina, entro il primo semestre degli anni dispari dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- l’approvazione dei Regolamenti delle Sezioni merceologiche, del Gruppo Giovani e del Comitato Piccola Industria;
- l’individuazione delle modalità di adesione delle Associazioni Aderenti;
- l’interpretazione di norme dello Statuto e delle norme dei Regolamenti;
- l’adozione delle sanzioni previste all’art. 9 dello Statuto;
- l’esercizio di tutti gli altri compiti previsti dal presente statuto.
Art. 16 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è formato da:
- il Presidente dell’Associazione;
- i Vice Presidenti;
- il Presidente del Comitato Piccola Industria;
- il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- cinque componenti eletti dalla Giunta nel suo ambito, su una lista di candidati che si propongono al Comitato di Presidenza e che devono risultare in numero superiore a quello degli eligendi.
I componenti di cui alla lettera e) durano in carica due anni e non possono essere eletti, allo stesso titolo, per più di tre mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e con l’elencazione degli argomenti da trattare dovrà essere inviato a mezzo lettera ordinaria o telefax o posta elettronica ai componenti del Consiglio Direttivo non meno di sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
Ogni componente ha diritto ad un voto.
Per la validità delle adunanze deve essere presente la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Funge da Segretario il Direttore o altro funzionario dell’Associazione da lui delegato.
Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo
Oltre ai compiti specificamente demandati da altre norme del presente Statuto spettano al Consiglio Direttivo:
- l’ordinaria gestione dell’Associazione, nonché l’indirizzo ed il controllo dell’attività dei suoi uffici, nell’ambito delle direttive impartite dalla Giunta;
- la redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo ai fini delle successive deliberazioni di competenza della Giunta e dell’Assemblea;
- la nomina dei rappresentanti dell’Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- su proposta del Direttore, l’assunzione, l’inquadramento, il licenziamento, del personale della Associazione;
- su proposta del Direttore, l’organizzazione degli uffici nonché la determinazione dello stato giuridico ed economico e il relativo regolamento interno del personale dell’Associazione;
- l’affidamento di eventuali incarichi professionali e/o di consulenza, sentita la proposta del Direttore;
- l’approvazione delle nomine effettuate dalle Sezioni interessate sulla base dei rispettivi Regolamenti;
- l’esercizio dei poteri della Giunta in caso di delega da parte di quest’ultima;
- la delibera sull’accoglimento delle domande di adesione;
- la delibera di espulsione di cui all’articolo 9 – lett. g;
- l’individuazione delle modalità di adesione dei Soci Aggregati;
- l’esercizio degli altri compiti previsti dal presente statuto.
Art. 18 Presidente
Il Presidente è eletto, negli anni dispari, dall’Assemblea Generale, su proposta della Giunta al termine della procedura di designazione prevista dal successivo articolo 19.
Entro i quindici giorni successivi alla designazione e prima dell’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti. La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti, per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea.
In caso di voto negativo dell’Assemblea, entro i successivi trenta giorni, deve essere costituita una nuova Commissione di designazione.
Il Presidente, dura in carica per un quadriennio, dalla data dell’Assemblea che lo ha nominato sino alla data dell’Assemblea ordinaria che si tiene nel secondo anno dispari successivo.
Una ulteriore rielezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori nelle liti.
Il Presidente ha la rappresentanza politica dell’Associazione e la responsabilità del perseguimento delle finalità associative secondo le deliberazioni degli organi sociali.
Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle deliberazioni degli organi associativi e ne presiede le rispettive adunanze.
Al Presidente spetta il coordinamento generale dell’attività dell’Associazione.
Il Presidente sovrintende e coordina l’attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività operativa.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano di età.
Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
Art. 19 Commissione di Designazione
Entro il primo mese dell’anno in cui si svolgono le elezioni del Presidente, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto di preferenza limitato a due nominativi, una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti tra imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.
Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata, una consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base.
La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse.
Devono essere sottoposte al voto della Giunta solo quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da imprese che rappresentino almeno il 15% dei voti spettanti agli associati per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 12, lett. b), comma 1°.
Spetta alla Giunta proporre il nome del candidato all’Assemblea, che elegge il Presidente votando su tale proposta.
Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
Art. 20 Vice Presidenti
Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di quattro.
A tal fine, l’Assemblea che provvede all’elezione del Presidente e quella che si tiene nel primo anno dispari successivo, eleggono, su proposta del Presidente ratificata dalla Giunta, i Vice Presidenti che durano in carica un biennio e non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.
L’Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.
Nel caso venga a mancare il Presidente per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore.
Art. 21 Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti. Viene consultato dal Presidente su questioni di particolare riservatezza e su altri problemi importanti ed urgenti.
Determina il trattamento economico del Direttore. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così assunte alla ratifica di tale organo nella sua prima riunione utile.
Art. 22 Probiviri
L’Assemblea Ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I Probiviri possono essere anche non Associati.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Campobasso che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 20 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Le decisioni dei Probiviri saranno assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa.
Nei casi di controversia tra le imprese associate potranno essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione dei Probiviri stessi, in considerazione della natura della controversia, decisioni pro bono et aequo.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall’Assemblea possono designare tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.
Art. 23 Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea Ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti sono scelti nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
I Revisori dei Conti che non rappresentano imprese associate devono essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano.
Il Collegio vigila sulla gestione economica dell’Associazione e riferisce all’Assemblea Generale sul bilancio consuntivo; provvede nel suo ambito alla nomina di un presidente che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano.
I Revisori contabili assistono alle riunioni dell’Assemblea.
Art. 24 Disposizioni generali sulle cariche
Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell’impresa.
Le cariche associative sono gratuite.
Le cariche Associative non sono incompatibili tra loro. Gli Associati che rivestono la carica di Revisore dei Conti o di Proboviro non possono rivestire altre cariche associative.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l’accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell’inquadramento dell’impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Per tutte le votazioni a cariche plurime, ad eccezione di quelle dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, potranno essere espresse preferenze limitate a 2/3 dei seggi disponibili.
Decadono dalle cariche associative e dagli incarichi di rappresentanza esterna tutti coloro che cessino di rappresentare una ditta associata ovvero qualora perda la qualità di associata la ditta di cui è rappresentante in seno all’Associazione.
Art. 25 Direttore
Il Direttore dell’Associazione è nominato dalla Giunta su proposta del Presidente.
Il Direttore provvede, sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente, alla gestione ordinaria dell’Associazione ed alla direzione degli uffici; propone al Consiglio Direttivo lo schema dell’organico dell’Associazione, nonché l’assunzione ed il licenziamento del personale dell’Associazione.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Associazione.
In base alle disposizioni ed alle istruzioni del Presidente cura i rapporti tra l’Associazione e le Autorità, gli Enti e gli Uffici.
Art. 26 Comitato Piccola Industria
Nell’ambito dell’Associazione è istituito il Comitato della Piccola Industria.
Fanno parte del Comitato Piccola Industria i rappresentanti della Piccola Industria eletti nell’ambito delle singole Sezioni merceologiche con il voto delle sole imprese considerate piccole.
Ogni Sezione merceologica ha diritto ad un solo rappresentante.
Si intendono come piccole aziende quelle che hanno alle loro dipendenze un numero di addetti non superiore a cinquanta.
Il Comitato, in armonia con gli indirizzi e le attività dell’Associazione, ha come scopo:
- tutelare gli interessi specifici delle imprese minori;
- promuovere iniziative per approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici delle piccole imprese, nonché la loro divulgazione all’esterno dell’Associazione;
- concorrere, nel quadro dell’azione svolta dall’Associazione, allo studio ed alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna delle rappresentanze industriali;
- contribuire alla attività dell’Associazione con l’apporto di uomini, con la elaborazione di idee e l’organizzazione di iniziative.
Il Comitato redige un suo Regolamento interno che deve essere approvato dalla Giunta dell’Associazione e nomina il Presidente che di diritto rappresenta l’Associazione negli organismi che trattano i problemi delle Piccole Industrie.
Il Presidente e i componenti del Comitato Piccola Industria sono eletti negli anni pari, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Art. 27 Gruppo Giovani Imprenditori dell’industria
Nell’ambito dell’Associazione è istituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria, del quale possono far parte, su domanda, gli imprenditori, i figli di imprenditori o dirigenti di aziende associate, con età compresa tra 18 e 40 anni.
Il Gruppo redige un suo Regolamento interno che deve essere approvato dalla Giunta dell’Associazione.
Il Gruppo è rappresentato dal Presidente eletto dall’Assemblea dei Giovani Imprenditori iscritti.
Le modalità per l’elezione e la durata della carica del Presidente del Gruppo Giovani sono stabilite dal Regolamento del Gruppo.
Il Gruppo ha come scopo:
- approfondire la conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali per favorire la crescita professionale dei giovani imprenditori;
- sviluppare nei medesimi la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell’impresa e dell’imprenditore;
- accrescere la coscienza della validità della libera iniziativa;
- sviluppare nei giovani imprenditori lo spirito associativo e la partecipazione alle attività;
- promuovere la diffusione dei valori e della cultura d’impresa nella società civile.